Detrazioni fiscali per efficientamento energetico e ristrutturazione degli immobili

08 giugno 2023

DETRAZIONI FISCALI 50%: TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi detraibili al 50% sono quello relativi a:

  • manutenzione ordinaria solo se eseguite su parti comuni del condominio
  • ristrutturazioni “straordinarie”, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie
  • eliminazione delle barriere architettoniche, opere anti-intrusione, prevenzione infortuni, ripristino da calamità
  • installazione impianti solari fotovoltaici
  • acquisto del box di pertinenza dell’abitazione
  • installazione condizionatori d’aria
  • acquisto di un immobile ristrutturato da un’impresa
  • installazione di un ascensore
  • sostituzione della saracinesca del garage e dell’antifurto
  • cablatura e rifacimento di impianti elettrici

La nuova proroga delle detrazioni ha introdotto anche dei bonus del 50% sull’acquisto degli arredi (mobili, lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi, televisori, lampade) per un massimo di € 10.000 a patto che siano di classe energetica non inferiore ad A+ e finalizzate all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

DETRAZIONI FISCALI 65%: TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi detraibili al 65% sono quello relativi a:

  • sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione e pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore
  • sostituzione di infissi
  • isolamento pareti esterne, pavimenti e coperture
  • pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • pose di tende, pellicole filtranti e schermature solari su finestre e porte finestre
BONUS FACCIATE 90% 

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.


CONTO TERMICO: TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Il Decreto 16 febbraio 2016, più noto come Nuovo Conto Termico 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016 e in vigore dal 31 maggio prevede un’agevolazione per tutti gli interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.

Il contributo economico previsto dal decreto, a differenza delle detrazioni fiscali (50% e 65% che sono una riduzione delle imposte IRPEF e IRES nella dichiarazione dei redditi), è accreditato direttamente sul conto corrente dal GSE Gestore dei Servizi Energetici

Il Conto Termico è valido per interventi di:

  • isolamento termico delle superficie opache delimitanti un locale climatizzato
  • sostituzione delle chiusure trasparenti, compresi gli infissi
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore geotermici, a biomasse,
  • a condensazione, pompe di calore elettriche o a gas
  • impianti geotermici
  • installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
  • sostituzione del vecchio scaldabagno elettrico con scaldabagno a pompa di calore
  • installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento (tende, persiane, veneziane, tapparelle, zanzariere, tende a rullo…).
  • installazione di sistemi domotici per migliorare l’efficienza domestica.

Lo Studio Tecnico Ing. Micheletti è a fianco del cliente dalla fase di progettazione fino alla predisposixione per la richiesta dei finanziamenti.

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